COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 42 del Sig. COSENTINO ANGELO (Società Fortitudo Lamezia)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 32 del 09.12.2009 (squalifica per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il ricorrente;
ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice
Sportivo Territoriale;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Cosentino Angelo ed in particolare che va tenuto conto del comportamento in passato tenuto dal ricorrente che non si è
mai reso responsabile di comportamenti non conformi ai principi di lealtà e correttezza;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore COSENTINO Angelo a DUE giornate;
dispone restituirsi la tassa reclamo.