COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 4 3 della Società NUOVA TORRE MELISSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 28 del 03.12.2009 (inibizione Sig. MALARCO Salvatore fino al 10.01.2010, squalifica calciatore FEDERICO
Antonio fino al 13.05.2010, squalifica calciatore ROGLIANO Helmut per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società ricorrente;
ritenuto che da un attento esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal
Giudice Sportivo Territoriale;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai
calciatori Sig. Rogliano Helmut, Sig. Federico Antonio, nonché al tesserato Sig. Malarco Salvatore ed in particolare che va tenuto
conto che i comportamenti dagli stessi mantenuti per quanto deprecabili, vanno sanzionati nel rispetto del principio di
proporzionalità della pena;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROGLIANO Helmut a TRE giornate, per quanto
riguarda il calciatore FEDERICO Antonio riduce la squalifica fino al 13 APRILE 2010 e per il tesserato Sig. MALARCO Salvatore
riduce l’inibizione fino al 31 DICEMBRE 2009;
dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.