COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 47 della Società ASD GRIMALDI:

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 33 del 16.12.2009 ( squalifica del calciatore STILLA Paolo fino al 31.12.2010; squalifica del calciatore MARSICO

Tommaso fino al 28.02.2010)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la Società reclamante;

per quanto riguarda il calciatore Marsico Tommaso dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivocabile che

lo stesso a fine gara lo ingiuriava e minacciava tentando di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento di altri tesserati.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata e deve essere confermata.

Per quanto riguarda il calciatore Sulla Paolo la infrazione deve essere qualificata come atto di protesta con esiti violenti per cui la

sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti allo stesso ascritti.

Appare, pertanto, conforme a giustizia ridurre la qualifica fino al 31 maggio 2010.

P.Q.M.

rigetta il reclamo per quanto riguarda il calciatore MARSICO Tommaso;

riduce la squalifica inflitta al calciatore STILLA Paolo al 31 MAGGIO 2010 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della

società reclamante.

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