COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA
avverso squalifica per 1 giornata calc. FRANCHINI MARCO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 16.9.2009
gara SIELEPUNGA BELLARIA – PIANTA FORLI’ del 13.9.2009
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. (“Non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara”). Conseguentemente la C.D. dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.