COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA

avverso squalifica per 1 giornata calc. FRANCHINI MARCO

delibera del G.S. del C.R.E.R.  contenuta nel C.U.n. 12 del 16.9.2009

gara  SIELEPUNGA BELLARIA – PIANTA FORLI’ del 13.9.2009

Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. (“Non sono impugnabili in alcuna sede  provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara”).  Conseguentemente la C.D. dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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