COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MEDICINA CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc. COLOMBA LEONARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  14 del 30.9.2009 gara  CA’ DE’ FABBRI – MEDICINA del 27.9.2009

L’A.S.D. MEDICINA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “il calc.COLOMBA non è stato colpito dall’avversario con un calcio, ma da uno schiaffo, Colomba Leonardo ha si reagito, ma non ripetutamente e con numeerosi calci, come riportato nel provvedimento a suo carico”. Chiede una riforma della delibera del G.S.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.COLOMBA, dopo aver subito un fallo, reagiva colpendo con diversi calci l’avversario, finché non veniva bloccato da tre suoi compagni di squadra, che lo allontanavo fuori dal campo, essendo stato espulso,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.COLOMBA LEONARDO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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