COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 avverso squalifica per 4 giornate calc.CIGNANI PIERRE ed al 28.2.2010 dir.acc.uff.MAGNANI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì  contenuta nel C.U.n. 14 del 30.9.2009  gara  DIEGARO – FORZA FORLI’ del 27.9.2009

L’A.S.D. FORZA FORLI’ ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc.CIGNANI  “faceva unicamente presente all’arbitro che avrebbe dovuto accertarsi meglio delle condizioni di salute dei calciatori feriti, evidenziando nel contempo la generale trascuratezza che aveva connotato l’intera conduzione della gara. Per tutta risposta l’arbitro si è avvicinato a CIGNANI, gli ha preso il volto tra le mani, scuotendogli il mento, sbeffeggiandolo, mentre lo invitava ad allontanarsi fuori dal campo”; 2) la ricorrente stava perdendo 5 a 1 e la ns.panchina chiedeva che non venisse effettuato ricupero a fine gara. L’arbitro non accedeva alla richiesta ed il dir.acc.uff.MAGNANI “ha unicamente fatto presente all’arbitro che tale atteggiamento poco professionale aveva creato numerosi disagi a tutti i giocatori, procurando in diversi momenti sanzioni disciplinari assolutamente evitabili. Magnani non ha mai aggredito né tentato di aggredire l’arbitro, ha solamente protestato civilmente contro un atteggiamento volutamente omissivo dell’arbitro, il quale lo ha espulso perché non più in grado di gestire la situazione sul campo di gioco. Le rimostranze successive del MAGNANI sono assolutamente comprensibili”. Chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

- premesso che l’A.S.D.FORZA FORLI’ 1919,  che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che : 1) il calc.CIGNANI, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina e rivolgeva all’arbitro frasi offensive e scurrili, reiterate dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, anche dalla tribuna dove si era sistemato;  2) dopo la espulsione di un giocatore della Forza Forlì 1919, il dir.acc.uff.MAGNANI, entrava sul terreno di gioco e cercava di avvicinarsi minacciosamente all’arbitro, impeditone dall’intervenito di alcuni giocatori e nell’allontanarsi dal campo rivolgeva all’arbitro frasi offensive, reiterate anche quando si trovava oltre la recinzione del campo;

-  ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.MAGNANI possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

  - di ridurre al 31.12.2009 l’inibizione del dir.acc.uff.MAGNANI ROBERTO e di confermare la squalifica per 4 giornate del calc.CIGNANI PIERRE.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it