COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN ROCCO 2001 avverso squalifica per 5 giornate calc.STRANCI VINCENSO, inibizione al 17.11.2009 dir.add.sost.forza pubbl.BURINI MAURIZIO ed al 24.11.2009 dir.acc.uff.BERARDI CLAUDICO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna  contenuta nel C.U.n. 12 del 24.9.2009 gara  SAN ROCCO 2001 – REDA del 19.9.2009

La POL. SAN ROCCO 2001 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti “facendo notare che la gara in questione si è disputata in un clima tranquillo e le sopracitate persone si sono innervosite contro qualche decisione arbitrale, senza che, comunque, la gara sia degenerata in violenza o altro”. Chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.STRANCI, a fine gara, rivolgeva all’arbitro una frase minacciosa, rifiutandosi di fornirgli le generalità poiché si era già tolta la maglietta di gioco e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione,  rivolgeva all’arbitro una frase male augurante; 2) il dir.acc.uff.BERARDI, entrato sul terreno di gioco, rivolgeva, per più volte, all’arbitro epiteti offensivi, venendo allontanato; 3) a fine gara il dir.add.sost.forza pubbl.BURINI insultata, ripetutamente, l’arbitro, 

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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