COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.P.D. C
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA U.P.D. COPPARESE avverso squalifica al 21.11.2009 calc.CENACCHI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 23.9.2009 gara COPPARESE – SOLIERESE del 19.9.2009
L’U.P.D. COPPARESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, e, pur non volendo assolutamente giustificare il giocatore, sostiene che, al termine della gara, il CENACCHI “si è avvicinato all’arbitro chiedendo se avesse effettivamente recuperato il tutto e nello stesso tempo accompagnando il polso dell’arbitro per farlo controllare. La reazione dell’arbitro non è stata delle migliori, si è messo ad urlare che avrebbe fatto pagare caro il gesto. A questo punto il giocatore ha risposto più che altro al tono dell’arbitro e, accompagnato da un compagno, si è allontanato”. Chiede una sensibile riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal circostanziato referto di gara si evince che, terminata la gara, il calc.CENACCHI si avvicinava all’arbitro e, urlando, chiedeva spiegazioni all’arbitro e gli prendeva con forza un braccio alzandolo all’altezza degli occhi, procurandogli dolore, e mentre veniva allontanato da compagni di squadra indirizzava all’arbitro frasi offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 21.11.2009 del calc.CENACCHI MARCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.