COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. TOR

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.C. TORCONCA CALCIO avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  13 del 23.9.2009 gara  TORCONCA – DELFINI RIMINI del 13.9.2009

L’A.C. TORCONCA CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti “in quanto non risponde a verità che le squadre non si sono presentate per disputare la gara, ma bensì la partita doveva giocarsi sul campo n. 5 del Superga, come da comunicazione fax del 4.9.2009(si allega documento). Inoltre codesta società la mattina della gara alle ore 10, non vedendo arrivare il direttore digara, come da regolamento chiamava il pronto A.I.A., senza ricevere alcuna risposta. Alle ore 10,40 un responsabile degli arbitri chiamava per chiedere spiegazioni e gli è stato fatto presente che il campo di gioco non era quello del TORCONCA, ma quello del Superga n. 5. Ci veniva chiesto di andare a prendere il direttore di gara, ma una volta sul posto, questo non era presente e nessuno si è mai identificato come l’arbitro della gara in oggetto”. Chiede la riprogrammazione della gara e l’annullamento delle sanzioni.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che il Settore Giovanile e Scolastico del C.R.E.R. ha dichiarato di non avere ricevuto il fax del 4.9.2009  e che,  per la gara di cui trattasi,  non è stata rilasciata alcuna autorizzazione al cambio di campo, in mancanza della quale la gara avrebbe dovuto disputarsi sul campo del Torconca;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito, come già indicato nel referto di gara, di essersi recato, come da indicazioni ricevute, al campo del Torconca e di essersi ivi trattenuto sino alle ore 11,20,  non trovando sul posto le squadre;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, posto che solo una specifica autorizzazione del S.G.S. del C.R.E.R. avrebbe legittimato la squadra a disputare l’incontro su un campo diverso da quello indicato sul C.U. all’inizio dei campionati,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it