COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. N

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°17 del 21/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. NOCETOavverso squalifica al 15.11.2009 all.SCHIARETTI RENATO, ammende € 25 per mancanza cartelli cambio, € 50 per spogliatoio arbitro precarie condizioni igieniche e € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di  Piacenza  contenuta nel C.U.n. 12 del 23.9.2009  gara  NOCETO – VIAROLESE del 13.9.2009

L’A.S.D. NOCETO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) l’all.SCHIARETTI, protestava per la mancata concessione di un calcio di rigore. “Il comportamento dell’allenatore non è giustificabile e la decisione dell’arbitro è stata giusta” ma la sanzione, per una semplice frase, è esagerata; 2) circa l’ammenda di € 25, informa che la società, sin dall’inizio della attività, è in possesso di un cartello plastificato numerico; 3) circa l’ammenda di € 50 chiarisce che l’impianto è in uso alla società Crociati e, quindi, la pulizia è in carico ad una ditta di pulizie esterne; 4) le tribute dello stadio sono separate e per nessun motivo i sostenitori delle due squadre possono incrociarsi, pertanto”visto che i sostenitori pagano per vedere l’incontro di calcio, la società non può impedire loro la libertà di espressione, ma può e deve impedire loro di assumere un comportamento consono sugli spalti o che non si rendano colpevoli di lancio di oggetti in campo.

La Commissione,

- premesso che la parte del ricorso relativa alle ammende di € 25 e € 50,  non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;

- premesso che l’A.S.D. NOCETO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;

visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) l’all.SCHIARETTI, allontanato per offese all’arbitro, posizionatosi dietro la rete di recinzione, reiterava, sino al termine della gara, le offese,  aggiungendo anche frasi minacciose; 2) per tutta la durata della gara, sostenitori dell’A.S.D.NOCETO, ad ogni decisione contraria a detta compagine,  rivolgevano all’arbitro frasi offensive e minacciose;

-  ritenuto, comunque, che la riprovevole condotta tenuta dall’all.SCHIARETTI possa essere punita con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre all’1.11.2009 la squalifica dell’all.SCHIARETTI RENATO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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