COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 del 28/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL BIDENTE avverso squalifica al 31.1.2010 all. MASSI SAURO delibera del G.S. del C.P. di Forli’ contenuta nel C.U.n. 16 del 14.10.2009 gara JOHN 82 MELDOLA – VAL BIDENTE dell’11.10.2009
L’A.S.D. VAL BIDENTE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “non corrisponde al vero che il sig.MASSI abbia tenuto un comportamento irridente nei confronti del direttore di gara”. Si è limitato a chiedere chiarimenti sull’utilizzo di un calciatore avversario come raccattapalle e all’invito di allontanarsi dal campo, dirigendosi verso gli spogliatoi, dovendo, peraltro, attendere, per uscire dal campo, che l’addetto provvedesse all’apertura del cancello, reperendo la chiave. Aggiunge inoltre che per il sig.MASSI non solo non è intervenuta la F.P.S., che neppure era presente al pacato colloquio intercorso fra il sig.MASSI e l’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. e che venga sentito anche il sig.MASSI.
La Commissione,
- premesso che non viene sentito il sig.MASSI in quanto il ricorso non è stato presentato dal medesimo.
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che l’all.MASSI veniva allontanato per avergli rivolto espressioni di esasperata protesta; si rifiutava di lasciare il campo e, una volta convintosi, si allontanava, fermandosi a circa 10 mt. dal cancello di uscita, rivolgendo all’arbitro un gesto di irrisione. Al termine dell’incontro si avvicinava all’arbitro con fare gravemente minaccioso, venendo poi allontanato dagli addetti alla F.P.S.;
- ritenuto che il comportamento, pur deprecabile, messo in atto dall’all.MASSI possa esere punito con una sanzione maggiormente aderente alla condotta messa in atto,
d e l i b e r a
- di ridurre al 7.12.2009 la squalifica dell’all.MASSI SAURO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.