COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 del 28/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO avverso squalifica per 6 giornate calc. GUERRA STUFANO Delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 16 del 14.10.2009 gara BAGNO DI ROMAGNA – BORGHI del 10.10.2009
L’A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che il calc.GUERRA, dopo aver commesso un fallo di gioco non punibile con l’ammonizione (era la seconda, quindi significava espulsione), protestava con l’arbitro, senza volerlo raggiungere con fare aggressivo e senza raggiungerlo per il fattivo intervento dei compagni di squadra. Si dirigeva verso l’arbitro per continuare a parlare, invece di uscire dal campo. E non insultava i giocatori avversari. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.GUERRA, espulso per doppia ammonizione, protestava vibratamente cercando di avvicinarglisi, impeditone dall’intervento di suoi compagni che lo allontanavano. Nell’uscire pronunciava alcune espressioni blasfeme, e abbandonava il campo con estrema lentezza, nonostante la sollecitazione dei compagni;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc.GUERRA possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc.GUERRA STEFANO.
Nulla dispone per l'addebito della tassa, non versata.