COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MASSALOMBARDA avverso squalifica per 3 giornate calc. FOSCHINI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 28.10.2009 gara MASSALOMBARDA – FORLI’ del 25.10.2009
L’A.S.D. MASSALOMBARDA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, al rientro negli spogliatoi, il calc.FOSCHINI stava parlando con un calciatore avversario sulla responsabilità di un episodio contestato. L’arbitro, forse, ha estrapolato una parte del discorso, male interpretandolo, ma di fatto, il calc. FOSCHINI si riferiva ad un compagno di squadra, resosi suo malgrado protagonista. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, al termine dell’incontro, mentre si avviava verso gli spogliatoi, si trovava immediatamente dietro al calc.FOSCHINI che parlava con un altro calciatore, e lo ha sentito pronunciare frasi offensive e scurrili riferite inequivocabilmente alla sua conduzione della gara,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. FOSCHINI MARCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.