COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CARPINO avverso squalifica per 4 giornate calc. CORTINI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di  Forlì  contenuta nel C.U.n.  17 del 21.10.2009 gara  CARPINO – PANIGHINA del 18.10.2009

L’A.S.D. CARPINO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza : 1) l’erroneità e/o contraddittorietà della decisione del direttore di gara di espellere il calc.CORTINI in quanto veniva dallo stesso concesso un calcio di punizione per il fallo ricevuto dal predetto; 2) la errata ricostruzione in ordine a quanto accaduto successivamente alla espulsione del calc.CORTINI poiché le frasi irriguardose pronunciate erano dirette ad un suo compagno di squadra e non all’arbitro. Chiede l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, una riduzione della stessa.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che subito dopo aver fermato il gioco per un fallo subito dal calc.CORTINI, con punizione a favore dell’A.S.D. Carpino,  detto giocatore sferrava un violento calcio alle caviglie del giocatore avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, nel lasciare il terreno di gioco  indirizzavaall’arbitro,  da non più di due metri di distanza, una frase offensiva e scurrile,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. CORTINI RICCARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it