COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL BIDENTE avverso squalifica per 5 giornate calc. FERRETTI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di  Forlì  contenuta nel C.U.n.  16 del 14.10.2009 gara  SAVIGNANESE – VAL BIDENTE dell’11.10.2009

L’A.S.D. VAL BIDENTE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che : 1) durante il primo tempo l’arbitro irrideva ripetutamente il calc.FERRETTI PAOLO; 2) la seconda ammonizione  veniva comminata perché, quando la squadra avversaria doveva battere un calcio di punizione, il predetto calciatore rimaneva ad alcuni metri dalla palla perché l’arbitro, al momento dell’appello, aveva detto che “sulle punizioni era sufficiente una distanza di 4/5 metri. Dopo l’espulsione il calc.FERRETTI si avvicinava all’arbitro per stringergli la mano, ottenendo un rifiuto, ed il giocatore “proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro”. Chiede una sanzione più adeguata ai fatti accaduti.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti : 1) precisava,  dianzi tutto,  che se nel corso dell’incontro poteva essersi rivolto, in una occasione,  al calc. Ferretti in tono confidenziale, ciò era avvenuto senza alcuna intenzione di mancargli di rispetto; 2)  confermava integralmente il referto originario,  precisando che, in occasione della battuta di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria, il calc.FERRETTI si portava a 2/3 metri dalla palla, prima che venisse calciata, subendo la seconda ammonizione e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione applaudiva ironicamente l’arbitro, indirizzandogli un epiteto scurrile, ripetuto;

- valutato che il comportamento messo in atto dal calc.FERRETTI possa essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc.FERRETTI PAOLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.

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