COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FIDENTINA avverso squalifica per 6 giornate calc. PROVENZANO MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 28.10.2009 gara  FIDENTINA – RIVER CLUB del 25.10.2009

L’A.S.D. FIDENTINA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che non vi è stata violenza nei confronti del direttore di gara. Il calc.PROVENZANO “in un momento di protesta collettiva causata dall’ennesimo errore arbitrale, in qualità di capitano, ha cercato di richiamare l’attenzione del direttore di gara verso di sé, senza provocare alcun indietreggiamento e senza il minimo intento di entrare in contatto con lo stesso. Solamente dopo l’espulsione il PROVENZANO ha reagito erroneamente ed animatamente apostrofando il direttore in modo verbale e senza però conferire minaccia alcuna”. Chiede una riduzione della sanzione..

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc. PROVENZANO, capitano dell’A.S.D. Fidentina, in occasione di una protesta collettiva della squadra di appartenenza, gli poneva le mani su una spalla, spingendo e facendolo arretrare di un passo, senza procurargli dolore e, alla notifica del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva offese e minacce, ritardando l’uscita dal terreno di gioco;

-  ritenuto che la condotta riprovevole tenuta dal calc. PROVENZANO possa, comunque, essere punita con una sanzione più contenuta, 

d e l i b e r a

- di ridurre a 5 le giornate di squalifica del calc. PROVENZANO MARCO.    Nulla dispone per la tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it