COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°20 del 11/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. PRO LOCO RANCHIO

avverso squalifica per 3 giornate calc. BONTEMPI ROBERTO e MOSCONI FEDERICO

delibera del G.S. del C.P. di Forlì  contenuta nel C.U.n.  18 del 28.10.2009

gara  PRO LOCO RANCHIO – SPORTING VAL BIDENTE del 24.10.2009

L’A.C.D. PRO LOCO RANCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, segnalando che : 1)  “il calc.BONTEMPI è stato espulso per un fallo su azione, giudicato severamente dal direttore come fallo da dietro, mentre si trattava di un normale contrasto di gioco e quindi andava punito con semplice ammonizione. Infine non corrisponde al vero quanto riportato nel C.U., in quanto il giocatore, una volta visto il cartellino rosso estratto dal direttore, lasciava il campo come da regolamento, senza parlare e/o deridere l’arbitro, né tantomeno rivolgendogli espressioni offensive a differenza di quanto si evince dal referto di cui all’oggetto”; 2) il calc.MOSCONI “è stato espulso per un fallo di reazione a seguito di fallo da dietro non sanzionato dal direttore di gara e, per divincolarsi dal giocatore, accennava la reazione prendendo per i capelli il giocatore avversario e comunque non andava oltre l’accenno del gesto di stizza per il fallo subito, in quanto si è subito fermato senza esagerare quindi nel gesto“; lasciava poi il campo senza parlare con l’arbitro né tantomeno rivolgendogli espressioni offensive. Chiede una riduzione delle sanzioni e che vengano  sentiti i giocatori.

La Commissione,

-  premesso che non vengono sentito i due calciatori,  perché il ricorso non è stato da loro direttamente proposto;

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.BONTEMPI,  espulso per gioco violento, nel lasciare il terreno di gioco, da una distanza di non più di due metri, gli indirizzava una frase offensiva; 2) il calc. MOSCONI, espulso per fallo di reazione, mentre abbandonava il terreno di gioco gli rivolgeva, da circa due metri di distanza, un gesto osceno accompagnato da una frase scurrile;

-    considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

-   di respingere il ricorso, confermando i provvedimenti impugnati.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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