COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. EDELWEISS JOLLY

Avverso squalifica 25.10.2014 all. LASI MARCO e ammenda € 500 per responsabilità oggettiva

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  18 del 28.10.2009

gara  EDELWEISS JOLLY – VIRTUS RAVENNA del 25.10.2009

L’A.S.D. EDELWEISS JOLLY, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che  l’all.LASI  “non calciava tre palloni nei confronti dell’arbitro ma, una prima volta, faceva ruzzolare lentamente un pallone in segno di disapprovazione per l’espulsione del giocatore Sanzani”. “Ad un primo pallone ne seguiva un altro con la stessa metodologia, che data la poca forza impressa alla palla, si fermava fra LASI e l’arbitro. A quel punto l’arbitro provvedeva a comunicare a LASI il provvedimento di espulsione e l’allontanamento dal campo. Il LASI, per protesta, si avviava verso l’arbitro proferendogli una frase di minaccia”, e l’arbitro rispondeva di provarci. “A quel punto LASI, ormai vicino al direttore, appoggiava la sua fronte a quella dell’arbitro e lo colpiva alla guancia destra con il dorso delle dita della mano, quindi si girava e si apprestava ad uscire dal campo” e l’arbitro sospendeva la gara. L’arbitro veniva accompagnato verso lo spogliatoio da alcuni dirigenti dell’Edelweiss “quando il LASI, già uscito dal campo, cercava di avventarsi sull’arbitro, ma veniva prontamente fermato da un dirigente che si frapponeva fra i due. A questo punto il LASI riusciva solo a sfiorare il viso dell’arbitro con una mano”. I nostri dirigenti, entrati nello spogliatoio con l’arbitro, cercavano di tranquillizzarlo, anche perché la situazione non era degenerata, merito soprattutto della tempestività con la quale sono intervenuti i  ns.dirigenti. Chiede una riduzione della squalifica dell’all. LASI  e dell’ammenda, che non ritiene opportuna.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti,  confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) dopo la espulsione di un calciatore dell’A.S.D. Edelweiss Jolly, l’all. LASI entrava sul terreno di gioco protestando e veniva invitato a tornare al suo posto.  L’all. LASI  calciava tre palloni in campo e  rivolgeva all’arbitro una frase irriguardosa e scurrile, venendo a sua volta espulso. Invece di uscire, l’allenatore si avvcinava all’arbitro e gi appoggiava la fronte contro la sua, rivolgendogli una frase minacciosa, di sfida, poi lo colpiva con un violento pugno alla regione temporale destra, causandogli un forte ed intenso dolore. A causa di ciò l’arbitro riteneva sospesa la gara e si dirigeva verso lo spogliatoio. L’all.LASI lo inseguiva, reiterando proteste ed offese e minacce anche di atti estremi, e cercava di colpirlo con calci e pugni, nonostante l’intervento di due dirigenti dell’A.S.D. Edelweiss, che intendevano proteggere  l’arbitro, riuscendovi  solo in parte in quanto l’arbitro veniva raggiunto da calci agli stinchi e da “manate” sulle braccia, che aggiungevano  dolore alla sofferenza già in essere e gli stessi dirigenti ricevevano colpi e spinte; 2) giungevano sul posto forze di polizia e  soccorritori con una ambulanza. Persistendo il dolore alla testa veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vecchiazzano, ove gli veniva diagnosticato un trauma temporale destro, con prognosi di sette giorni; 3) la società A.S.D. Edelweiss, tramite i suoi dirigenti, ha fattivamente collaborato per contenere il più possibile l’impeto dell’allenatore, dal comportamento del quale si è subito dissociata, sincerandosi anche delle condizioni fisiche dell’arbitro;

-  ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado in ordine alla condotta tenta dall’all.LASI, mentre si è preso atto dell’interessamento  e della fattiva collaborazione messa in atto dall’A.S.D. Edelweiss,,

d e l i b e r a

  - di annullare l’ammenda di € 500 a carico dell’A.S.D. EDELWEISS e di confermare la squalifica al 25.10.2014 dell’all. LASI MARCO.

  Nulla dispone per la tassa, non versata.

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