COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CLASSE

Avverso ripetizione gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 4.11.2009

gara  CATTOLICA – CLASSE del 17.11.2009

Il ricorso dell’U.S.D. CLASSE, della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame in quanto l’inoltro è avvenuto oltre i termini previsti dall’art.  46, comma 4, del C.G.S.. Conseguentemente la Commissione dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S.D. CLASSE, precisando che il preannuncio di reclamo e la richiesta di copia del referto di gara non comportano lo spostamento dei termini perentori fissati dal predetto articolo.

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