COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA F.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. EMILIA
Avverso squalifica al 31.3.2010 calc. PIERI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2009
gara EMILIA – CASTEL DEL RIO del 15.11.2009
Il F.C.D. EMILIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, dopo il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, il calc.PIERI “ha dato un buffetto non violento sulla guancia del direttore di gara, ma non ci risulta che il nostro tesserato abbia sputato nella direzione del direttore di gara. Precisiamo inoltre che, al termine della gara, il nostro tesserato, cosciente del brutto gesto, anche se non assolutamente violento, ha avuto modo di interloquire serenamente con l’arbitro, chiedendo scusa per l’accaduto, dettato dalla tensione della gara. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, dopo la comunicazione del provvedimento di ammonizione, il calc.PIERI sputava in direzione dei piedi dell’arbitro stesso, lo applaudiva ironicamente, gli rivolgeva una frase irridente e, lasciando il campo, lo colpiva con due “schiaffetti” al volto;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica la squalifica al 31.3.2010 del calc. PIERI ALESSANDRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.