COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009 Dec

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di:

Signor PERROTTA Pietro, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 e 8, comma 9 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva

in relazione all’art.94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.; nonché’ la società U.S.PAOLANA 1922 per responsabilità diretta, ai sensi

e per gli effetti di cui agli art.4, comma 1. del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente, in relazione

alla violazione dell’art.1, comma 1. e art.8,comma 9 e 15. del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Con nota del 18 maggio 2009, prot. 7461/1023/pf 08 09/MS/vdb, la Procura Federale ha deferito il Signor PERROTTA Piero,

all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Paolana 1922 ; nonché la Società U.S. Paolana 1922 per rispondere Il primo, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della Società U.S. Paolana 1922, per la stagione agonistica 2008-2009, ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 8.11.2008 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nell’ambito della vertenza promossa dall’allenatore dilettante sig. Guzzo Maurizio, essendosi altresì, sottratto alla intimazione operata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 4.12.2008, notificata a mezzo del servizio postale in data 13.12.2008; La Società U.S. Paolana 1922 per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò a seguito della nota del 31.03.2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale LND Calabria inviava alla Procura

Federale missiva con la quale segnalava che la Società U.S. Paolana 1922 non aveva fornito la dimostrazione di aver ottemperato al

deliberato del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti che aveva fatto obbligo alla predetta società di pagare al Signor

Guzzo Maurizio, allenatore della società partecipante al campionato di eccellenza, la somma di € 11.500,00, oltre agli interessi, a

saldo dell'accordo economico, stipulato tra le parti, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale LND Calabria in data

27.10.2007.

La procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva il Perrotta Piero e la U.S.Paolana a questa

Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2009 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore

Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per il Signor Perrotta Piero e per la società U.S. Paolana 1922.

Dopo aver esposto i fatti oggetto del deferimento, il Sostituto Procuratore ha formulato le seguenti richieste:

per il Signor Perrotta Pietro mesi tre (3) di inibizione;

per la Società U.S.Paolana due(2) punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato 2009/2010.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così

come specificato in rubrica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Signor PERROTTA Piero, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. U.S. Paolana, la sanzione dell'inibizione per mesi TRE (3)e

quindi fino al 22 gennaio 2010.

alla Società U.S. PAOLANA 1922 UN (1) punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato 2009/2010.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it