COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:

Signor LETO Vincenzo per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in

relazione all’art.94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.; e art.8, comma 9 del C.G.S. nonché’ la società ASD REAL CORIGLIANO (già

A.S.C. REAL ROSSANESE) per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.4, comma 1. del C.G.S.,

conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 15 giugno 2009, prot. 8427/1526 pf 07 08/MS/vdb, la Procura Federale ha deferito il Signor LETO Vincenzo,

Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Real Corigliano (già S.S.C. REAL ROSSANESE) per rispondere della

violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e art.8, comma

9 del CGS, per avere, in qualità di Legale Rappresentante della Società S.S.C. REAL ROSSANESE, in violazione ai principi di

lealtà, correttezza e probità, disatteso a saldare, nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, la somma deliberata dal

Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore GIOVAZZINO Peppino; nonché la Società ASD REAL CORIGLIANO (già S.S.C.

REAL ROSSANESE) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Ciò a seguito della nota del 28 marzo 2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale LD Calabria inviava missiva alla

Procura Federale con la quale segnalava che la società Real Rossanese non aveva fornito la dimostrazione di aver ottemperato al

deliberato del Collegio Arbitrale della L.N.D. che aveva fatto obbligo alla predetta società di pagare al Sig. Giovinazzo Peppino -

allenatore della società partecipante al campionato di eccellenza- la somma di € 2.025,00 a saldo della scrittura privata del

09.03.2007 regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 27.10.2007.

La Procura Federale, esaminati gli atti ed accertata la inadempienza, deferiva il Sig. Leto Vincenzo e la A.S.D. Corigliano a questa

Commissione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore

Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il Signor Leto Vincenzo, Presidente della ASD Real Corigliano.

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le

seguenti richieste:

- per l'A.S.D. Real Corigliano due (2) punti di penalizzazione da scontare nel corrente campionato 2009/2010;

- per il Signor Leto Vincenzo mesi tre (3) di inibizione.

Il Signor Leto Vincenzo, a sua difesa, ha dichiarato di essere stato nominato presidente della ASD Real Corigliano il 28 luglio 2008

e, quindi, quando ormai il Collegio Arbitrale aveva adottato la delibera in favore del Sig. Giovazzino Peppino. Ha aggiunto che,

appena venuto a conoscenza del deliberato, aveva provveduto ad inviare all'allenatore quanto accreditato informando il Comitato

Regionale Calabria L.N.D..

Ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così

come specificate in rubrica. Per quanto riguarda il Sig. Leto Vincenzo, questa Commissione Disciplinare Territorialie pur

riconoscendo la sua buona fede, ritiene che debba rispondere della incolpazione allo stesso ascritta contenendo la sanzione al

minimo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati irroga:

- Al Sig. LETO Vincenzo, Presidente della società Real Corigliano, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) e quindi

fino al 5 NOVEMBRE 2009;

- Alla Società ASD Real Corigliano la penalizzazione di UN punto in classifica da scontare nel presente campionato 2009/2010.

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