COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) FAGGIANI Tiziano, Presidente della Società A.S.D. LIGNANO; b) A.S.D. LIGNANO.

Il deferimento. Con Racc. A/R dd 22.05.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) FAGGIANI Tiziano nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. LIGNANO per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S in relazione all’art. 32 c. 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53 delle NOIF  e del C.U. nr. 1 della L.N.D.” per aver rinunziato, con nota inviata alla Delegazione della L.N.D di Cervignano del Friuli del 05.09.2008 alla partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei calendari nella s.s. 2008/2009; - b) la Società A.S.D. LIGNANO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente.- 

Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della denunzia sporta dal Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. con la quale veniva segnalata la rinuncia da parte della A.S.D. LIGNANO, società militante all’epoca nel campionato di Promozione, alla partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei gironi nella s.s. 2008/2009.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.07.09.

Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza del 30.07.2009 davanti alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA.- Nessuno è invece comparso per i deferiti. Peraltro il sig. FAGGIANI ha fatto pervenire alla CDT comunicazione via fax con la quale oltre a spiegare le ragioni che avevano indotto la società da lui rappresentata a rinunciare al Campionato Provinciale Giovanissimi segnalava la sua impossibilità, “a causa di improvvisi urgenti ed improrogabili impegni”, ad essere presente all’audizione.

Il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso chiedendo per la condanna del sig. FAGGIANI a gg 20 di inibizione e dell’ASD LIGNANO ad € 2.000,00 di ammenda.-

La motivazione.  Pacifica e non contestata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro rispettivamente ascritti (la rinuncia del LIGNANO a partecipare al Campionato Provinciale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei calendari costituisce un dato assodato documentato in atti) altrettanto indubbi appaiono i disservizi e gli inconvenienti creati all’organizzazione sportiva dal tardivo ripensamento della società deferita.

Ciò detto si osserva che la sanzione richiesta dalla Procura Federale risulta modulata in base a quanto previsto nel C.U. n° 1 della L.N.D., riguardante la stagione 2008/09, che, per le società appartenenti ai campionati di Promozione, prevede una sanzione pecuniaria da € 2.000,00- ad € 4.000,00- nel caso in cui le stesse non assolvano all’obbligo di partecipare con proprie squadre al Campionato “Juniores – Under 18” ovvero, dopo il suo inizio ne vengano escluse.

Il richiamo fatto dalla Proc. Federale al C.U. n° 1 della LND appare improprio in quanto lo stesso risulta diretto a regolare situazioni diverse da quella formante oggetto della presente vertenza.- Sotto diverso aspetto non è neppure possibile equiparare il caso di chi intenzionalmente si sottragga sin dall’origine allo svolgimento dell'attività giovanile (non intendendo cioè in alcun modo dar corso alla stessa) da quello in cui una società sportiva, dopo aver iscritto una propria squadra ad un campionato giovanile (dando con ciò dimostrazione di voler favorire il relativo settore) si venga poi a trovare nella situazione di dover rinunciare a partecipare alla competizione stessa.

Infatti in quest’ultimo caso la società rinunziante subisce la perdita della somma corrisposta per l’iscrizione al campionato.- Il che ovviamente già rappresenta una forma di punizione sul piano economico che non viene affatto risentita dalla società che invece neppure iscrive una propria compagine alla competizione giovanile.

Tenuto conto, peraltro che la prima squadra della società deferita militava nel campionato di Promozione all’epoca in cui la stessa si è svolta, e che ben ci si può attendere dalla struttura di una società di Promozione una organizzazione più attenta, la C.D.T. delibera nella misura indicata in dispositivo.

PQM

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

-  Ritenuta la responsabilità di FAGGIANI Tiziano, Presidente dell’A.S.D. LIGNANO, per i fatti a lui ascritti infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni  20 (venti), a tutto il 27 agosto 2009;

-  Ritenuta la responsabilità dell’A.S.D.  LIGNANO in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, condanna la stessa all’ammenda di € 1.200,00- (milleduecento).

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