COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 29.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (306) – APPELLO DELLA SO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 29.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
(306) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).
A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V.G. ha applicato nei confronti della Società US Amatori Manzano l’ammenda di € 500,00.
Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Società chiede l’accoglimento del ricorso proposto.
All’odierna riunione nessuno è comparso per la Società appellante, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.
La Commissione, ritenuto che:
il CGS, ai sensi dell’art. 33, comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo Giudicante;
nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6, CGS;
manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione;
tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.