COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. ORIGIN DI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’ A.S.D. ORIGIN DIVERSITY ALL STAR (Campionato di III Categoria – Gir. A) in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara ORIGIN DIVERSITY ALL STAR/TRE S CORDENONS disputata il 20.09.2009: a) perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore del TRE S CORDENONS; b) squalifica per due giornate al proprio calciatore MASCERA’ Giulio; c) squalifica per sei giornate al proprio calciatore CORONEO Gianni; d) Inibizione dell’Accompagnatore Ufficiale sig. MASCERA’ Gioacchino sino al 31.12.2009; ammenda alla società di € 300,00- (in C.U. della Delegazione Provinciale di Pordenone n° 7 del 30.09.2009).

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 dd. 22.10.2009, alla luce delle risultanze emerse dal supplemento di attività istruttoria svolta, il reclamo proposto dall’ORIGIN DIVERSITY ALL STAR appare fondato anche in relazione ai rimanenti motivi sottoposti alla cognizione della C.D.T., nei limiti di seguito esposti.

Innanzitutto, merita di essere accolta la richiesta di annullamento del provvedimento di perdita della gara col punteggio di 0-3. Dal referto arbitrale emerge che la gara è stata sospesa al 48° minuto del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, a causa delle condotte irriguardose ed ingiuriose ascritte ai calciatori ed ai dirigenti dell’ORIGIN DIVERSITY ALL STAR. Il Direttore di Gara, sentito a chiarimenti dalla C.D.T., ha però onestamente specificato di essere incorso in errore nella compilazione del suddetto documento, in quanto egli ha considerato la gara regolarmente conclusa al momento della emissione del triplice fischio. Con ogni probabilità, l’errore è stato indotto dal contesto in cui l’Arbitro si è trovato a compilare il referto, caratterizzato dalla condotta antisportiva assunta dei tesserati dell’ORIGIN DIVERSITY ALL STAR, avendo ciò inevitabilmente influito, limitatamente a quel frangente temporale, sul suo stato d’animo e sulle sue capacità di giudizio. Tali fatti, però, sono stati posti in essere “dopo” il triplice fischio e, conseguentemente, non possono avere influenzato in alcun modo il regolare svolgimento della stessa, come ampiamente confermato dalle informazioni assunte in sede di supplemento di rapporto. Peraltro, a margine, occorre rilevare come le condotte addebitate ai calciatori dell’ORIGIN DIVERITY ALL STAR, così come refertate e descritte, non presentassero, oggettivamente, caratteristiche tali da indurre l’Arbitro a temere per la propria incolumità o da minare la sua indipendenza di giudizio nella direzione della gara (si ricorda che, ai sensi dell’Art. 64, comma 2 N.O.I.F. “L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio…”). Considerando i fatti sopra esposti pienamente provati, alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35 C.G.S. “I rapporti dell’arbitro, … e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova…), la C.D.T. ritiene, salva ogni altra sanzione disciplinare, di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo (Art. 17, comma 4, C.G.S. “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare....)”.

Il reclamo è parimenti fondato anche in relazione alla inibizione dell’Accompagnatore Ufficiale MASCERA’ GIOACCHINO, essendo emerso come questi abbia tenuto una condotta prettamente irriguardosa (reiterate contestazioni delle decisioni arbitrali) e non ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara, al quale comunque non ha omesso di prestare la assistenza dovuta a termine di regolamento. Residuando altresì in capo al MASCERA’ Gioacchino una responsabilità omissiva per non aver impedito, in qualità di dirigente accompagnatore, l’ingresso entro il recinto di gioco di un soggetto non autorizzato, sanzione equa e proporzionata da irrogare allo stesso appare quella indicata in dispositivo.

Quanto all’ammenda, avendo il G.S.T. trasmesso gli atti relativi alla gara alla procura federale, la C.D.T. ritiene opportuno disporre la revoca della predetta sanzione, riservandosi ogni eventuale decisione all’esito dell’ipotizzabile deferimento. P.Q.M.La C.D.T. – FVG così decide:

- annulla il provvedimento sanzionatorio della perdita della gara con il risultato di 0-3;

- dichiara la regolarità della gara dd. 20.9.2009 ORIGIN DIVERSITY ALL STAR / TRE S CORDENONS con il risultato conseguito sul campo di 1-1, ordinando conseguentemente l’omologazione dello stesso alla Delegazione Provinciale competente;

- riduce l’inibizione inflitta all’Accompagnatore Ufficiale MASCERA’ Gioacchino a tutto il 31.10.2009;

- revoca la sanzione dell’ammenda di € 300,00, riservandosi ogni eventuale ulteriore valutazione;

- nulla in ordine alla tassa gara, avendo già disposto.

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