COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 08.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCU
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 08.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. AUDAX SANROCCHESE, del suo PRESIDENTE sig. Paolo ZOTTI e dei suoi tesserati Carlo PACI, Marco TAUSELLI, Fabio BONINI, e Domenico DELLA VENTURA.
Con raccomandata 22 maggio 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg.ri:
· - Paolo ZOTTI, Presidente della A.S.D. Audax Sanrocchese;
· - Carlo PACI, responsabile del settore giovanile della A.S.D. Audax Sanrocchese;
· - Marco TAUSELLI, allenatore della A.S.D. Audax Sanrocchese;
· - Fabio BONINI, dirigente accompagnatore della A.S.D. Audax Sanrocchese;
· - Domenico DELLA VENTURA, dirigente accompagnatore della A.S.D. Audax Sanrocchese,
per rispondere tutti della “violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art 1 commi 1 del C.G.S.”, per aver reso dichiarazioni non veritiere agli Organi Federali in merito alla mancata disputa di una gara in data 09.11.2008 al fine di ottenere la modifica delle sanzioni già comminate dalla CDT.
· - la A.S.D. Audax Sanrocchese, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 comma 1 del C.G.S, in conseguenza degli addebiti rispettivamente ascritti al proprio Presidente e tesserati.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il Presidente e tesserati deferiti, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 17 settembre 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All’udienza del 17 settembre 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, i deferiti sig. Carlo PACI, Domenico DELLA VENTURA e Fabio BONINI, quest’ultimo per sé e in rappresentanza di Marco TAUSELLI, giusta delega. Dato luogo alla discussione, il sig. Carlo PACI sottolineava il fatto di non essere stato presente alla gara in questione, di aver inviato una nota, tramite posta elettronica, nella quale aveva riportato i fatti accaduti, ritenendo quindi di non aver commesso violazione alcuna. I Sigg.ri BONINI, anche per TAUSELLI, e DELLA VENTURA, confermavano le dichiarazioni rese dinanzi agli Organi Federali. Le parti, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni, concludevano come in appresso.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Paolo ZOTTI: inibizione per giorni 30 (trenta) con diffida;
Quanto al sig. Carlo PACI: inibizione per giorni 20 (venti) con diffida;
Quanto al sig. Marco TAUSELLI: inibizione per giorni 20 (venti) con diffida;
Quanto al sig. Fabio BONINI: inibizione per giorni 20 (venti) con diffida;
Quanto al sig. Domenico DELLA VENTURA: inibizione per giorni 20 (venti) con diffida;
Quanto alla A.S.D. AUDAX SANROCCHESE: € 500,00 (duemila) di ammenda con diffida,
risultando provata la violazione contestata.
I deferiti presenti si dichiaravano non responsabili delle violazioni loro ascritte, così chiedendo il proscioglimento.
Peraltro nel corso del dibattimento i deferiti presenti (anche per delega) hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
Quanto al sig. Fabio BONINI: inibizione per giorni 14 (quattordici);
Quanto al sig. Marco TAUSELLI: inibizione per giorni 14 (quattordici);
Quanto al sig. Domenico DELLA VENTURA: inibizione per giorni 14 (quattordici);
Quanto al sig. Carlo PACI: inibizione per giorni 14 (quattordici);
Per quanto concerne le posizioni del Sig. ZOTTI e della Società dallo stesso rappresentata, che hanno optato per non difendersi, la loro responsabilità è dimostrata in maniera inequivocabile dalle risultanze dell’attività istruttoria condotta dalla Procura federale. Il Sig. ZOTTI infatti in diverse lettere agli organi federali (dallo stesso sottoscritte e di cui quindi si assume la responsabilità) ha asserito l’assenza dell’arbitro all’arrivo dei giocatori della sua squadra.
I fatti nelle stesse indicati non corrispondono però a quanto emerge dalle risultanze, segnatamente dagli atti di gara e dalle testimonianze raccolte dalla Procura Federale. In particolare le affermazioni del Sig. ZOTTI sono di segno opposto alle testimonianze fornite dai dirigenti della Società A.S.D. San Canzian, presenti alla gara in oggetto, dalle dichiarazioni del direttore di gara della stessa che ha confermato quanto scritto nel referto arbitrale e da quelle del direttore di gara della partita immediatamente successiva a quella in oggetto. Dalle stesse risulta la presenza del direttore di gara all’interno dello spogliatoio fino alle 9:30, e cioè fino al termine massimo previsto da regolamento per la presentazione in campo della squadra in condizioni di poter disputare la gara. Alla affermata responsabilità del Sig. ZOTTI per i fatti ascritti, correttamente inquadrabili nella violazione dell’ampio principio di lealtà, probità e correttezza sportiva prescritto dall’art. 1 del C.G.S., giuridicamente consegue, secondo quanto stabilito dall’art. 4 c. 1° del C.G.S., la responsabilità diretta delle Società Sportive per quanto compiuto da chi le rappresenta.
Inconfutabile risulta essere poi la responsabilità degli altri deferiti per le proprie dichiarazioni incompatibili con le risultanze istruttorie, rese al fine di ottenere la modifica delle sanzioni disciplinari comminate dalla CDT. Al di là della dimenticanza del Sig. PACI nell’avvisare i componenti della propria società dell’anticipo della gara in oggetto, che poi ha determinato il ritardo nell’arrivo della squadra dell’ A.S.D. AUDAX SANROCCHESE all’impianto sportivo, in orario utile alla presentazione in campo della squadra a termini di regolamento, le testimonianze raccolte concordano nell’affermare che il direttore di gara ha verificato che alle 9:30 la squadra non era in campo e, forse un po’ frettolosamente, se ne è andato senza dare spiegazioni a chi comunque era giunto a destinazione.
Per tali motivi il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei deferiti per quanto accertato a loro carico.
Per quanto concerne i deferiti presenti, che hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS la applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, con l’unica eccezione dell’allenatore TAUSELLI, che in quanto tale è soggetto a squalifica, anziché ad inibizione, essendo evidente l’errore materiale dell’inquadramento della sanzione.
Per gli altri deferiti, Sig. Zotti e la società dallo stesso presieduta, pene eque per i fatti rispettivamente addebitati sono quelle di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone di applicare le seguenti sanzioni:
Paolo ZOTTI, Presidente della A.S.D. Audax Sanrocchese, inibizione per giorni 30 (trenta), a tutto il 08.11.2009 con diffida;
Carlo PACI, Fabio BONINI, e Domenico DELLA VENTURA, dirigenti tesserati della A.S.D. Audax Sanrocchese, inibizione per ognuno per giorni 14 (quattordici), a tutto il 22.10.2009;
Marco TAUSELLI, allenatore tesserato della A.S.D. Audax Sanrocchese, squalifica per giorni 14 (quattordici), a tutto il 22.10.2009;
A.S.D. AUDAX SANROCCHESE ammenda di € 500,00 (cinquecento), con diffida.