COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE RICH PARDOEL PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ SELCI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. ED ART. 1 COMMA 5 C.G.S.
Il Procuratore Federale della F.I.G.C. con lettera del 13.7.2009 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore RICH PARDOEL e la Società SELCI per le violazioni normative loro ascritte ed indicate in epigrafe.
L’incaricato della Procura Federale, a seguito della denuncia pervenutagli dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 2.12.2008, ha esperito gli opportuni accertamenti per verificare la posizione di tesseramento del calciatore, di nazionalità olandese, RICH PARDOEL, il quale dichiarava “di non essere mai stato tesserato per una Società appartenente a Federazione estera”.
Da un approfondito esame il collaboratore federale accertava che con nota del 4.11.2008 la Federazione Olandese comunicava che, al contrario, il calciatore in questione era stato in precedenza tesserato per il TVC BREDA, regolarmente affiliato.
Ha ritenuto, pertanto, la Procura Federale che la richiesta di tesseramento, basata su di una dichiarazione mendace, ascrivibile al calciatore RICH PARDOLE, sia possibile della violazione del disposto dell’articolo 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle NOIF e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. che regola i principi di lealtà , correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i tesserati della FIGC nonché la Società SELCI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per la violazione del proprio tesserato, che ha svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.
Per i motivi sopraesposti, la Procura Federale afferma la responsabilità del deferiti.
Alla riunione ritualmente fissata da questa Commissione Disciplinare, è presente oltre il Rappresentante della Procura Federale, anche il Presidente della Società SELCI, Sig. ANTONIO GIANCARLO, il quale nel confermare quanto rappresentato nelle controdeduzioni trasmesse, ribadisce l’assoluta buona fede della Società che ha preso atto della autocertificazione del calciatore in cui dichiarava di essere al momento svincolato. Precisa altresì il Presidente che subito dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti il calciatore di cui trattasi è stato immediatamente svincolato.
Il Procuratore Federale, pur prendendo atto delle deduzioni a difesa presentate, conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo mesi 6 di squalifica per il calciatore RICH PARDOEL e l’ammenda di € 250 a carico della Società SELCI.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, non può non sottolineare il grave comportamento tenuto dal calciatore RICH PARDOEL che con la sua dichiarazione mendace, contraria ad ogni principio di quelli fissati dall’art. 1 comma 1 C.G.S., ha indotto la Società SELCI, pur responsabile oggettivamente, a tesserarlo illegittimamente e che, pertanto, ritiene congrua la proposta di squalifica per mesi 6 avanzata dalla Procura, a carico del calciatore, mentre ritiene che, per le motivazioni soprariportate, in cui si intuisce la buona fede della Società SELCI nel caso prospettato, l’ammenda possa essere commisurata ad un importo di € 100.
Conseguentemente questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di affermare la responsabilità dei deferiti infliggendo 6 mesi di inibizione al calciatore RICH PARDOEL e l’ammenda di € 100 alla Società A.S.D. SELCI.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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