COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 10.9.2009

(GARA: FONTE NUOVA – ATLETICO VESCOVIO del 6.9.2009 – Campionato di Promozione)

La Società reclamante, in sede di audizione richiesta dalla stessa, nel confermare quanto riportato nel ricorso originario, ha tenuto ad evidenziare il pronto intervento, conclusosi con esiti positivi, posto in essere dai propri dirigenti teso  a tacitare i cori di stampo politico-ideologico che propri sostenitori avevano iniziato ad intonare nel corso del secondo tempo della gara in epigrafe.

Sulla scorta delle suddette dichiarazioni, si è proceduto ad un ulteriore esame relativo allo specifico evento, rilevando come effettivamente nel referto arbitrale emerga il connotato episodico del fatto, in considerazione che il direttore di gara stesso ne racchiude la durata soltanto “per alcuni minuti” senza farne successivamente più menzione per il restante tempo di svolgimento della gara.Tali circostanza, comprovanti l’efficace intervento dei dirigenti della Società, capaci di tacitare tempestivamente i cori succitati, conferiscono fondatezza alle affermazioni rese dalla Società stessa nel corso dell’audizione.La nuova configurazione del fatto e il conseguente richiamo all’art. 13 del C.G.S. ove si prevede il riconoscimento della attenuazione di responsabilità alla Società in parola per essersi efficacemente adoperata ad impedire il perdurare delle intolleranza dei propri tifosi, induce a ritenere che i provvedimenti adottati allo specifico riguardo, possano essere ricondotti entro limiti di minor gravità.Di contro, permangono e restano validi gli addebiti – peraltro ammessi dalla Società stessa – concernenti gli altri episodi di cui si sono resi negativamente protagonisti suoi sostenitori quali l’esplosione in tribuna di un petardo, l’accensione di fumogeni, le espressioni offensive rivolte all’arbitro e a un giocatore avversario.Nel quadro così come ora composto, questo Organo giudicante

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto e per l’effetto ridurre l’ammenda a carico della Società ATLETICO VESCOVIO da € 1.500 ad € 1.000.

La tassa reclamo va restituita.

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