COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PALLOTTA MATTEO (TESS. DON ORIONE) AVVERSO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE PALLOTTA MATTEO (TESS. DON ORIONE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 22.10.2009
(Gara: CAERE – DON ORIONE del 18.10.2009 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale il calciatore PALLOTTA chiede la revoca o quanto meno una riduzione del provvedimento sanzionatorio nei propri confronti, assumendo di non aver rivolto all’Arbitro, a fine gara, alcuna frase minacciosa ma solo espressioni di pacata protesta circa la conduzione dell’incontro.
Dall’esame degli atti di gara si è rilevato, invece, che alla fine dell’incontro, il calciatore PALLOTTA faceva oggetto l’Arbitro di frasi gravemente e ripetutamente minacciose.
Peraltro, le frasi di minaccia del PALLOTTA nei confronti dell’Arbitro, espresse in un’unica occasione, possono essere ricondotte ad un solo comportamento intimidatorio aggravato però dalla reiterazione.
Stante quante sopra, si è del parere di ridurre lievemente la squalifica inflitta al calciatore, da quattro a tre giornate di gara.
Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore PALLOTTA MATTEO e, per l’effetto, di ridurre la sanzione nei suoi confronti da 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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