COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MEDULLIA 1174 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ MEDULLIA 1174 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2010 A CARICO DEL CALCIATORE NUNZI STEFANO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORDIANO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 5.11.2009

(Gara: MEDULLIA 1174  - REAL SETTEVILLE del 31.10.2009 – Campionato III Categoria Roma)

La Commissione Disicplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali,

accertato che dall’esame degli atti è emerso che il calciatore NUNZI STEFANO si è reso responsabile unicamente di offese all’Arbitro per le quali è stato espulso dal campo e che gli ulteriori addebiti ascrittigli a fine gara (calcio del pallone all’indirizzo dell’Arbitro sfiorandogli un braccio e successivo atteggiamento ingiurioso all’interno dello spogliatoio arbitrale) vanno attribuiti al compagno di squadra NUNZI FABRIZIO.

Ritenuto inoltre che le argomentazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla sanzione comminata al calciatore CORDIANO GIOVANNI non apportano alcun elemento di novità circa la dinamica dei fatti, così come rappresentata nel referto di gara, per cui, nel caso specifico, le doglianze della Società MEDULLIA 1174 non appaiono assumibili.

Tanto premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società MEDULLIA 1174 e, per l’effetto, di ridurre la squalifica a carico del calciatore NUNZI STEFANO a 2 giornate effettive (peraltro già scontate), trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma per i provvedimenti a carico del calcaitore NUNZI FABRIZIO;

di confermare il provvedimento impugnato nei confronti del calciatore CORVIANO GIOVANNI.

La tassa reclamo va restituita.

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