COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEPARDO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEPARDO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

(Gara: VIS ALETRIUM – COLEPARDO C5 del 30.10.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società COLLEPARDO C5 fa presente, in un dettagliato ricorso e dinanzi a questa Commissione Disciplinare che, a colpire l’arbitro al termine dell’incontro, non sia stato il calciatore DI MARIO DAVIDE, ma il calciatore TAGLIAFERRI LUCA il quale, in una apposita dichiarazione sottoscritta, conferma di essere l’autore del grave gesto nei confronti dell’Arbitro. L’Arbitro nel proprio referto individua il responsabile dell’atto particolarmente grave nel calciatore DI MARIO DAVIDE. La Commissione Disciplinare Territoriale, a questo punto, ha ritenuto di ascoltare il Direttore di gara, il quale ha confermato, senza ombra di dubbio, che a colpirlo è stato il DI MARIO, calciatore molto giovane rispetto al TAGLIAFERRI di età particolarmente avanzata. Ciò detto, questo Organo di Giustizia Sportiva non può prendere in considerazione quanto richiesto dalla reclamante e quindi non può che confermare quanto sanzionato dal Giudice Sportivo di prime cure, conseguentemente

DELIBERA

Di respingere il reclamo in argomento, confermando la squalifica del calciatore DI MARIO DAVIDE fino al 31.12.2012. La tassa reclamo si incamera.

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