COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.8.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CIURLUINI GIOVANNI E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CAMPANINI CRISTIANO, MARVASO ALESSIO, ROSCANI PAOLO E CIURLUINI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 DEL 12.11.2009

(Gara: CORNETO TARQUINIA – AURELIO dell’8.11.2009 – Campionato Allievi Regionali)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

ascoltata, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;

ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore CIURLUINI GIOVANNI,  deve essere riportata ad una minore entità in relazione a quanto assunto dalla ricorrente circa il particolare stato emotivo dell’interessato per la carenza di guida dovuta alla precaria situazione dirigenziale durante l’incontro ed in considerazione anche del tipo di Campionato Giovanile cui lo stesso calciatore partecipa; considerato che possono ritenersi parzialmente assumibili le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell’invocata riduzione delle sanzioni riguardanti i calciatori CAMPANINI  CRISTIANO, MARVASO ALESSIO, ROSCANI PAOLO e CIURLUINI CRISTIANO;

DELIBERA

Di accogliere parzialmente in reclamo e, per l’effetto, di ridurre le squalifiche ai calciatori CAMPANINI CRISTIANO, MARVASO ALESSIO, ROSCANI PAOLO e CIURLUINI CRISTIANO da 4 a 3 gare effettive e al calciatore CIURLUINI GIOVANNI dal 31.8.2012 al 31.12.2011.

La tassa reclamo viene restituita.

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