COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CINELLI PIETRO FINO AL 30.6.2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 5.11.2009
(Gara: ATLETICO FUMONE – MONTE S. GIOVANNI del 1°.11.2009 – Campionato II Categoria)
La Società MONTE S. GIOVANNI CAMPANO ha proposto reclamo in ordine alla squalifica fino al 30.6.2012 inflitta al proprio Dirigente CINELLI PIETRO dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, in quanto lo stesso Dirigente, alla fine dell’incontro aveva spintonato l’arbitro e lo aveva colpito con uno schiaffo, causandogli intenso dolore.
La ricorrente assume che il CINELLI, il quale durante la gara aveva svolto le funzioni di Assistente di parte, alla fine dell’incontro, avvicinatosi all’arbitro nell’intento di allontanare propri calciatori e Dirigenti che facevano ressa intorno al Direttore di gara, nella concitata circostanza, avrebbe colpito lo stesso arbitro del tutto involontariamente. Per tale motivo, la Società MONTE S. GIOVANNI CAMPANO, ritenute prive di fondamento le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno della sanzione irrogata, chiede l’annullamento della stessa o, in subordine, una sua riforma. E’ stato sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di rapporto, ha puntualmente confermato il contenuto del referto di gara circa il comportamento del CINELLI che, al termine dell’incontro, lo ha spinto con violenza e immediatamente dopo colpito con un forte schiaffo al viso, rivolgendogli, nel contempo, offese e minacce. Stante quanto sopra, attesa l’infondatezza delle lamentele della reclamante e ritenuta congrua la sanzione comminata dal Giudice di prime cure;
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MONTE S. GIOVANNI CAMPANO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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