COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIM
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI
CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL
CALCIATORE D’ANGELO ANTONELLO E DELL’AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 26 DEL
26.11.2009
(Gara: CITTA’ DI CISTERNA – MINTURNO del 14.11.2009 – Campionato C5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, preliminarmente fa presente che non è impugnabile in alcuna sede il provvedimento di squalifica adottato nei confronti del calciatore D’ANGELO ANTONELLO ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. che stabilisce che non è consentito ricorrere avverso sanzioni inflitte ai calciatori per 2 gare. Lamenta altresì la ricorrente che non sono state affatto intonati nel corso della gara, da parte di propri sostenitori, cori dal contenuto razzista, non rientrando tale comportamento nella mentalità degli appartenenti alla Società. Questa Commissione Disciplinare territoriale, da una attenta lettura degli atti in possesso, ha rilevato che l’arbitro nel proprio rapporto ha evidenziato che il pubblico del CISTERNA ha intonato diversi cori verso alcuni giocatori brasiliani del MINTURNO, rivolgendo loro altre espressioni dal contenuto razzista, anche frasi particolarmente ingiuriose e minacciose. Interveniva il Dirigente locale che riusciva a far cessare solo momentaneamente i cori offensivi. Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che le lamentele della ricorrente non trovano riscontro negli atti ufficiali, che come è ben noto costituisce fonte privilegiata e degna di fede e che, in caso di contrasto con quanto riferisce la reclamante, prevale il contenuto del rapporto di gara dell’Arbitro. Rilevato, comunque, che la Società reclamante nella persona del Dirigente si è attivata anche parzialmente per risolvere il problema in argomento, si può addivenire ad un lieve ridimensionamento dell’ammenda comminata, in considerazione di quanto sopra. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica per 2 gare a carico del calciatore D’ANGELO ANTONELLO. Di accogliere il reclamo relativamente all’ammenda e, per l’effetto, di ridurre la stessa da € 500 ad € 350. La tassa reclamo va restituita.
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