COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PUMA ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PUMA ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE E L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 26 DEL 20.11.2009

(Gara: REAL SAXA RUBRA – PUMA ROMA VIII del 3.10.2009 – Campionato C5 C2)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

considerato che la Società ricorrente, in ordine alla dinamica dei fatti che hanno determinato la mancata disputa dell’incontro, non ha fornito alcun elemento di novità rispetto a quanto ampiamente motivato e deliberato dal Giudice Sportivo.

Ritenute quindi infondate le doglianze della reclamante

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PUMA ROMA VIII e per l’effetto di confermare tutte le decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

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