COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A. S. D. PRO FIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A. S. D. PRO FIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31. 12. 2011. A CARICO DEL CALCIATORE TOZZI MARCO E FINO AL 31.01. 2010 A CARICO DEL CALCIATORE ARDENTI GINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 21 DEL 19 . 11. 2009

(Gara PRO FIANO - TALENTI del 15. 11 2009. Campionato di 3^ Categ. RM )

La  Commissione Disciplinare Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale l’ ASD Pro Fiano lamenta , in modo particolare, la eccessività delle sanzioni inflitte ai calciatori Tozzi Marco e Ardenti Gino, citando che per casi analoghi, il Giudice Sportivo ha adottato provvedimenti disciplinari di misura inferiore a quelli assunti a carico dei loro tesserati. In particolare sostiene la ricorrente che il gesto del calciatore Tozzi va inquadrato in una ottica diversa, in quanto ha inteso richiamare l’ attenzione dell’ arbitro afferrandolo per un braccio, in quanto si trovava a terra un compagno di squadra, privo di conoscenza. Si chiede la reclamante che la dinamica dei fatti riportata dall’ arbitro è alquanto dubbia, poiché considerata la differenza di altezza tra i due , il calciatore avrebbe dovuto spingere il collo dell’ arbitro verso l’ alto e non verso il basso. Per quanto riguarda l’ altro calciatore  Ardenti Gino pone in evidenza la soc. Pro Fiano solamente l’ eccessività della sanzione comminatagli, rispetto ad altri casi analoghi sanzionati in modo meno afflittivo. Questa Commissione di Disciplina Territoriale, alla luce di talune osservazioni mosse dalla reclamante, ha ricostruito, come in effetti si è verificato l’ episodio, che seppur grave e censurabile sotto l’ aspetto sportivo, può essere inquadrato in un gesto istintivo ma certamente grave dettato dal nervosismo del momento, ma comunque da non meritare un provvedimento disciplinare di quella portata, che quindi può essere ridimensionato e ricondotto entro limiti di minore gravità. Non è accoglibile invece la richiesta di riduzione della sanzione per l’ Ardenti, ritenendo anzi la stessa non congrua rispetto al suo comportamento in campo. Infatti dal supplemento di rapporto redatto dall’ arbitro,si rileva la particolarità del gesto che denota la volontarietà di raggiungere con una pallonata, scagliata da una distanza di 4 o 5 metri, che non raggiungeva l’ arbitro solo perché si abbassava. Ed e’ per tale motivo  che si ritiene non adeguatamente afflittiva  la sanzione comminata all’ Ardenti, che deve quindi essere riportata secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi, riducendo la squalifica del calciatore Tozzi Marco al 31. 12. 2010, mentre la sanzione del calciatore Ardenti Gino va aumentata fino al 31. 03. 2010.  La tassa reclamo si restituisce.

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