COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQ
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI BATTISTA RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DL 19.11.2009
(Gara: PALOMBARA – CANTALICE del 15.11.2009 – Campionato I Categoria)
La Società reclamante sostiene che l’episodio di cui si è reso protagonista il calciatore RICCARDO DI BATTISTA – aver poggiato una mano sul petto dell’Arbitro – dovrebbe essere valutato esclusivamente come un istitntivo gesto di protesta nei confronti dello stesso direttore di gara a seguito di una sua decisione tecnica. Per tale motivo la Società medesima chiede una riduzione della sanzione.
In effetti dagli atti ufficiali emerge che il citato DI BATTISTA, dopo aver rivolto all’arbitro espressioni irriguardose e offensive, gli poggiava una mano sul petto causandogli un leggero spostamento, circostanza che può in parte essere ricondotta ad un sia pur deprecabile gesto di stizza.
Rimangono comunque confermate le frasi offensive e irriguardose già citate.
Per quanto precede, questa Commissione Disicplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. CANTALICE e per l’effetto riduce la squalifica nei confronti del calciatore DI BATTISTA RICCARDO da 5 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQ"