COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ PRIMI CALCI SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ PRIMI CALCI SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 61 DEL 12.11.2009

(Gara: PRIMI CALCI SORIANESE – MAGLIANESE del 1°.12.2009 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe,

esaminati gli atti ufficiali;

ritenuto che possono essere assunte alcune argomentazioni della ricorrente in ordine allo svolgimento degli episodi di fine gara che vanno ricondotti ad una, sia pur deprecabile, contestazione da parte di propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro, che non andava oltre le minacce ed offese, tranne il momentaneo ingresso del Direttore di gara nello spogliatoio della squadra ospite dovuto al danneggiamento della porte del locale a lui adibito;

tenuto anche conto del fattivo intervento del capitano e dell’allenatore della Società ospitante considerato che dalle ragioni sopra espresse, l’ammenda comminata debba essere riportata ad una minore entità;

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società PRIMI CALCI SORIANESE e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda a carico della stessa da € 800 ad € 500.

La tassa reclamo va restituita.

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