COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DEL 14.11.2009

(Gara: NUOVA LUNGHEZZA – VIS SUBIACO del 14.11.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)

la Commissione DIsicplinare

visto il reclamo in epigrafe

esaminati glia tti ufficiali;

osservato che l’episodio di cui si è reso protagonista un sostenitore della reclamante, ancorché addebitabile alla Società, deve ritenersi un fatto isolato che la coinvolge in maniera assai parziale;

ritenuto, quindi, che l’ammenda inflitta è da considerarsi ececssiva in rapporto al singolo accadimento e che, tra l’altro, non ha causato conseguenze fisiche per il Direttore di gara;

  DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società NUOVA LUNGHEZZA  e, quindi, di ridurre l’ammenda da € 1.000 ad € 600.

La tassa reclamo va restituita.

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