COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA PRIORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA PRIORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VINCI CRISTIAN ADOTTATO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DEL 26.11.2009
(Gara: GALLICANO – ROCCA PRIORA del 21.11.2009 – Campionato Jun. Prov.le Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ROCCA PRIORA chiede una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore VINCI CRISTIAN in quanto, essendo stato aggredito mentre si trovava nello spogliatoio da un sostenitore locale, reagiva sferrando un calcio all’aggressore sconosciuto, per difendersi dal torto subito.
Dagli atti ufficiali, risulta che l’episodio accaduto nello spoglaitoio in cui si trovava il calciatore VINCI, non è stato accertato direttamente dall’arbitro, il quale ha potuto solo riscontrare l’episodio accaduto all’esterno degli spogliatoi, in cui il calciatore colpiva con un violento calcio allo stomaco l’aggressore, facendolo cadere a terra. Questa Commissione Disciplinare, preliminarmente fa presente che non è possibile valutare quanto accaduto negli spogliatoi, in quanto la magistratura sportiva ha sempre sostenuto che l’arbitro deve accertare “ DE VISU” i fatti accaduti e nel caso in esame il direttore di gara ha potuto solo constatare la grave reazione avuta nella circostanza dal calciatore VINCI.
Aldilà quindi delle attenuanti poste in essere dalla Società A.S.D. ROCCA PRIORA con il presente ricorso, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene comunque che per il grave gesto di reazione avuto dal calciatore in argomento, la sanzione debba essere considerata congura rispetto a quanto accaduto in campo.
Detto ciò, questo Organo di Disciplina Sportiva
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, la squalifica per 4 gare a carico del calciatore VINCI CRISTIAN.
La tassa reclamo va incamerata.
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