COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR VILLA GORDIANI AVVERSO IL PROVVEDIME
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR VILLA GORDIANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIRI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 3.12.2009
(Gara: COLLEFIORITO – JUNIOR VILLA GORDIANI del 28.11.2009 – Campionato Allievi Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società JUNIOR VILLA GORDIANI pone in evidenza, che lo scontro tra il calciatore SIRI LORENZO e l’avversario è stato del tutto fortuito. Infatti precisa la ricorrente che dopo un normale contrasto di giuoco, il calciatore della Società COLLEFIORITO cadeva in terra nella propria area di rigore ed il SIRI, nel tentativo di scavalcarlo e recuperare il pallone, involontariamente lo colpiva alla testa, ma in maniera lieve tanto che lo stesso giocatore rimaneva regolarmente in campo.
Che per i motivi sopraesposti ritiene la reclamante eccessiva la sanzione inflitta al calciatore SIRI LORENZO.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto le carte in possesso, ha rilevato che le doglianze avanzate dalla ricorrente non sono assumibili. Infatti dal referto redatto dall’arbitro risulta che il gesto del calciatore SIRI LORENZO è di natura volontaria in quanto, scavalcandolo lo colpiva volontariamente con i tacchetti dello scarpino sulla testa, provocandogli grave dolore.
Non sembra a questo Organo Giudicante che esistano margini di accoglimento del presente ricorso e che quindi la sanzione è del tutto congrua rispetto al compotamento tenuto nella circostanza, dal calciatore SIRI LORENZO.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il ricorso in argomento, confermando la squalifica per 5 gare a carico del calciatore SIRI LORENZO.
La tassa reclamo va incamerata.
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