COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di:

GOGLIO Luca, calciatore tesserato per la società AS Casalmaiocco; VIVARINI Emanuele, tesserato per la società AS Casalmaiocco; AGNELLO Marco, calciatore tesserato per la società AS Casalmaiocco; TORCIA Giovanni, calciatore tesserato per la società AS Casalmaiocco; Francesco CAPRIGLIA, dirigente della società AC Macallesi 1927;

Daniele ORIGONI, Vice presidente della società AS Casalmaiocco, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, in relazione all’art.96 comma 1 NOIF, per avere, in corso tra loro, mediante un fittizio trasferimento alla AC Macallesi 1927 dei sigg.ri Goglio, Vivarini, Agnello e Torcia, con lo scopo di non corrispondere alla Pro Melegnano, società di originaria appartenenza di tali calciatori, il premio di preparazione dovuto per detti calciatori;

CAPRIGLIA Francesco anche per la violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.10, comma 1, CGS per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato, il sig. Roberto Arensi, per l’attività di trasferimento dei summenzionati calciatori;

società AC Macallesi 1927; società AS Maslianico per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del CGS, in relazione alla condotta ascritta ai propri dirigenti, legali rappresentanti e calciatori.

Con provvedimento del 15 maggio 2009 il Procuratore Federale, deferiva avanti Questa Commissione i signori GOGLIO Luca, VIVARINI Emanuele, AGNELLO Marco, TORCIA Giovanni, Francesco CAPRIGLIA, Daniele ORIGONI, le società AC Macallesi 1927 e AS Casalmaiocco, per rispondere della violazione della norme indicate in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio coni deferiti ed il loro procuratori, esaminate le argomentazioni difensive e dei deferiti, preso atto della documentazione acquisita agli atti ed in particolare del prospetto riassuntivo spese del Casalmaiocco per la stagione 2008/2009 che si aggira attorno ai 200.000,00 Euro, nonché della dichiarazione dell’ufficio tesseramenti dalla quale risulta che i calciatori, Coglio Luca, Vivarini Emanuele, Torcia Giovanni ed Agnello Marco risultano tesserati per la Macallesi 1927 sin dal mese di luglio e ottobre 2008 e delle distinte delle partite disputate nel corso della stagione 2009/2010 da cui risulta che i predetti calciatori sono stati impiegati nelle partite disputate dalla Macallesi 1927 del Campionato Juniores P. , preso altresì atto che la Procura Federale, alla luce della documentazione acquisita agli atti si è rimessa alla decisione di Questa Commissione, e i deferiti hanno chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto

osserva

dai documenti acquisiti agli atti emerge chiaramente che i deferiti non hanno commesso alcuna violazione delle norme contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento. Infatti non vi è stato da parte dei deferiti alcun comportamento elusivo delle disposizioni dell’art.96 NOIF per non corrispondere alla Pro Melegnano, società di originaria appartenenza di tali calciatori, il premio di preparazione dovuto per detti calciatori.

Il tesseramento dei predetti calciatori, non è stato meramente strumentale e fittizio, bensì reale tanto che questi calciatori, dopo esser stati regolarmente tesserati, sono stati impiegati dalla Macallesi 1927 nel campionato Juniores P.

Alla luce di quanto contenuto nella documentazione acquisita agli atti, si deve ritenere che non vi sia stato alcun comportamento elusivo da parte dei deferiti.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

assolve

i deferiti per non aver commesso il fatto.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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