COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1.&nb
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 30.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. DEFERIMENTO di PALMIERI Domenico, FAONTE Guido, MURAZZO Gabriele e della Soc. CAMPOBASSO 1919
(Violazione art 1, comma 1, C.G.S. per i primi tre e art. 4, comma 2, C.G.S. per la società)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del deferimento osserva quanto segue.
Secondo quanto riportato nel predetto deferimento le condotte sanzionabili ascritte ai deferiti sarebbero riconducibili all’ingresso in campo del calciatore Faonte Guido con la maglia n. 16 che, invece, secondo quanto riportato nella relativa distinta era stata assegnata a Murazzo Gabriele, ciò in quanto i predetti calciatori durante l’intervallo avrebbero effettuato un non consentito scambio di maglia. Conseguentemente anche il dirigente accompagnatore Palmieri Domenico avrebbe posto in essere una condotta sanzionabile per aver omesso la dovuta vigilanza. Dalla documentazione acquisita ed in particolare dalla stessa relazione del collaboratore della Procura Federale, il quale ha acquisito le dichiarazioni dei deferiti, nonché dell’arbitro, oltre che riprese televisive e foto dei calciatori Faonte e Murazzo, risulta che al 31° del secondo tempo della gara del 31 gennaio 2009 Campobasso 1919 - Turris effettivamente entrava in campo il calciatore Murazzo Gabriele con la maglia n. 16 così come indicato in distinta, dunque i fatti riportati nel deferimento sono risultati smentiti all’esito della istruttoria espletata.
P.Q.M.
dichiara non accertate e, pertanto, non sanzionabili le condotte riportate nell’atto di deferimento.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.