COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 21.10.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.7. DEFERIMENTO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 21.10.2009
Decisione della commissione Disciplinare
5.3.7. DEFERIMENTO di STABILE Claudio e della Soc. REAL ROCCA D’EVANDRO
(Mancata partecipazione al Campionato Juniores con una propria squadra nell’annata 2008-2009)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 30 giugno 2009 ed accertata la regolarità della comunicazione ai deferiti, procede alla trattazione del deferimento.
E’ presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro che si riporta al deferimento e chiede applicarsi la sanzione della inibizione per giorni 30 al sig. Stabile Claudio, all’epoca dei fatti presidente della società Real Rocca d’Evandro, e la sanzione della ammenda di euro 2.000,00 per la medesima società.
Nessuno è presente per i deferiti e nessuna giustificazione è stata inviata per rappresentare l’impossibilità a comparire.
La Commissione Disciplinare, trattandosi di società partecipante al campionato di promozione, visto il punto A/3, lettera f), del C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 del Comitato Regionale Molise, che fissa la sanzione per la mancata attività juniores per le società partecipanti al campionato regionale di promozione,
INFLIGGE
al sig. STABILE Claudio, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione della inibizione per giorni 30 per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto nel C.U. della L.N.D. indicato in premessa ed alla società REAL ROCCA D’EVANDRO la sanzione della ammenda di euro 2.000,00 per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.