COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 5 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale a cari

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 5 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Deferimento del Procuratore Federale a carico della Società U.S. Nurallao e dei suoi tesserati Onnis Marcello, Pintus Marco e Salis Giovanni.

Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

1)  il signor Marcello Onnis, tesserato della società U.S. Nurallao;

2)  il signor Marco Pintus, tesserato della società U.S. Nurallao;

3)  il signor Giovanni Salis, tesserato della società U.S. Nurallao;

4)  la società U.S. Nurallao;

pr rispondere:

·  il primo ed il secondo della violazione di cui all’art.1, del comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver apposto, in relazione alla gara Gesico / Nurallao, disputata l’8 marzo 2009, Onnis Marcello la propria foto sulla carta d’identità di Pintus Marco e quest’ultimo per aver assicurato all’Onnis la disponibilità del documento al fine di realizzare la condotta antiregolamentare contestata;

·  il signor Salis Giovanni della violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 61 delle NOIF per avere, in qualità di dirigente accompagnatore, attestato, nel sottoscrivere la distinta di gara,la partecipazione, alla partita di cui sopra, dell’Onnis sotto falso nome omettendo ogni dovuta attività di verifica sulla reale identità del calciatore;

·  la società U.S. Nurallao, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Alla contestazione formale dell’addebito si accompagnava la comunicazione di fissazione del termine per la presentazione di deduzioni a difesa, o per chiedere di essere sentiti, a firma del Presidente di questa Commissione.

Nell’odierna seduta è comparso davanti a questa Commissione il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver confermato gli addebiti, ha formulato le proprie richieste e precisamente:

1)  la squalifica di un anno, rispettivamente per Onnis Marcello, Pintus Marco e Salis Giovanni;

2)  la penalizzazione di tre punti per la società Nurallao, da scontare nel campionato in corso.

Non sono pervenute deduzioni a difesa da parte della società Nurallao, né si è presentato un suo rappresentante.

La Commissione, sulla scorta degli atti a sua disposizione, ritiene pienamente provati gli addebiti nei confronti dei predetti tesserati e della menzionata società, così come congrue le sanzioni suindicate.

Per tali motivi, DELIBERA:

1)  di infliggere ai signori Onnis Marcello, Pintus Marco e Salis Giovanni la squalifica per ciascuno di un anno;

2)  per quanto riguarda la richiesta della Procura Federale di penalizzare la Società di 3 punti, da scontare nel campionato in corso, detta sanzione non può essere al momento irrogata in quanto

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