COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A seguito del deferimento di data 01 l
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/09/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A seguito del deferimento di data 01 luglio 2009 nei confronti dei signori Pietro Addeo e Nicola Iovine e
della società S.S. Benacense 1905 Riva preliminarmente il Sostituto Procuratore avv. Paolo Rosa
chiede il non doversi procedere nei confronti del signor Nicola Iovine, già giudicato per i medesimi fatti
come da C.U. n. 49 di data 19.03.2009, in applicazione del principio “ne bis in idem”.
Inoltre il Sostituto Procuratore avv. Paolo Rosa propone alle altre parti di concordare la definizione del
procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.
Ciò premesso le parti concordano come sanzione l’applicazione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) al
signor Pietro Addeo e dell’ammenda di euro 350,00.- (trecentocinquanta) alla società S.S. Benacense
1905 Riva.
La Commissione, preso atto, vista la propria delibera di data 19.03.2009 pubblicata sul C.U. n. 49 di pari
data dichiara non doversi procedere nei confronti del signor Nicola Iovine (S.S. Benacense 1905 Riva) in
applicazione del principio “ne bis in idem”.
Visto l’art. 23 C.G.S., ritenute congrue le sanzioni proposte, adotta la seguente ordinanza:
- inibizione di mesi 4 (quattro) al signor Pietro Addeo (S.S. Benacense 1905 Riva) a partire dalla
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
- ammenda di euro 350,00.- (trecentocinquanta) alla società S.S. Benacense 1905 Riva.