COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 04/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 04/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ i Sigg.ri Mario Molinari, ed Emanuele Amenta;
_ le società A.C. POZZO G. SRL, ed A.S.D. SAN GEMINI;
per rispondere:
· i primi due della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione
anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2008 della L.N.D. così come
richiamate al capitolo A/4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con
propria squadra al campionato Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa al Campionato “ juniores Under 18”;
· le società a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così
come sopra indicate.
F A T T O
Con atto prot. nr. 753.pf 08-09/ML/reg. datato 19 maggio 2009, la Procuratore Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,
per rispondere delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Michele Licata, in rappresentanza della Procura
Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione delle sanzioni di €. 1000,00 di ammenda nei
confronti delle società e giorni 30 di inibizione nei confronti dei Presidenti delle società stesse.
Nessuno degli incolpati è presente.
MOTIVI
Con riferimento ai deferiti la Commissione rileva che nessun dubbio è consentito avere in merito
alla responsabilità delle Società A.C. POZZO G. SRL, ed A.S.D. SAN GEMINI; e dei rispettivi
Presidenti Molinari Mario e Amenta Emanuele in ordine ai fatti contestati. A tal fine occorre
considerare l’univoco contenuto della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento
e riferita alla composizione dei Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa,
al Campionato “Juniores-Under 18”. La responsabilità è, peraltro, desumibile dallo stesso
comportamento dei deferiti che non hanno contestato gli addebiti. Emerge quindi sicuramente la violazione, da parte delle suddette società deferite, dell’obbligo in questione, riferito alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2008 per la stagione sportiva 2008/2009, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza attenuante, considerando la condotta processuale degli incolpati, i quali non si sono presentati all’odierna seduta né hanno depositato memoria difensiva. Affermata, pertanto, la responsabilità delle Società deferite e dei rispettivi Presidenti per responsabilità diretta, considerato il Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2008/2009 e la sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 1.500, si ritiene equo infliggere alle medesime la sanzione dell’ammenda :
· €.600,00 [ di cui 50,00 a titolo di recideva ] alla società A.C. POZZO G. SRL.
· €.550,00 alla società A.S.D. SAN GEMINI;
Nei confronti dei Presidenti viene irrogata la sanzione dell’inibizione di gg. 20 a ricoprire cariche
federali in seno alla F.I.G.C..
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, applica:
· ai Sigg.ri Mario Molinari ed Emanuele Amenta la sanzione dell’inibizione di 20 giorni
ciascuno; Infligge altresì alle società deferite le seguenti ammende:
· €.600,00 [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società A.C. POZZO G. SRL.
· €.550,00 alla società A.S.D. SAN GEMINI;
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