COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA

80  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FORZA FORLI’ 1919

Avverso squalifica per 3 giornate calc. CARUGATI LUCA  e GENTILINI ERIK, per 4 giornate calc. MINASI SALVATORE

delibera del G.S. del C.P. di Forlì  contenuta nel C.U.n. 25 del 17.12.2009

gara  PANIGHINA BERTINORO – FORZA FORLI’ del 13.12.2009

L’.A.S.D. FORZA FORLI’ ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. CARUGATI  “in qualità di capitano, al termine della gara tentava di chiedere spiegazioni all’arbitro in merito al comportamento ostile tenuto dal medesimo nei suoi confronti e ai giudizi poco professionali che gli aveva rivolto”. “Nell’accaduto interveniva GENTILINI, chiedendo all’arbitro un comportamento più rispettoso e ricevendo come risposta l’annuncio della prossima squalifica di entrambi i giocatori”. Il GENTILINI  “vistosi chiamato in causa nell’accusa di infantilità dell’arbitro, rispondeva che non era suo figlio”; 2) il calc. MINASI ha avuto solamente una incomprensione con un calciatore avversario, sorta mentre si buttava fuori dal campo la palla per soccorrere un giocatore a terra ed ha causato un diverbio, sfociato in qualche spintone reciproco, provocando la giusta espulsione di entrambi. Chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

- premesso che l’A.S.D. FORZA FORLI’ 1919, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. MINASI veniva espulso perché, a gioco fermo, venuto a  diverbio con un avversario, entrambi si spintonavano e si mettevano le mani al volto, venendo poi separati da compagni di squadra e, mentre uscivano, tutti e due, si scambiavano insulti; 2) a fine gara il calc. GENTILINI lo applaudiva ironicamente e, mentre l’arbitro lo invitava a smorzare la polemica, gli rivolgeva una frase irriguardosa e scurrile; 3) sempre a fine gara, il calc. CARUGATI, capitano dellA.S.D. Forza Forlì 1919, si univa alle proteste del calc.Gentilini e si poneva innanzi all’arbitro, impedendogli di proseguire verso gli spogliatoi;

- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.MINASI possa essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. MINASI SALVATORE e di confermare la squalifica per 3 giornate dei calc. CARUGATI LUCA e GENTILINI  ERIK.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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