COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Alpina Camp. 2^ Cat.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Polisp.Alpina Camp. 2^ Cat. Gir. N

Gara Polisp.Alpina/Terranova del  27/09/2009

CU n. 12 del 01/10/2009 della Delegazione di LODI

La Società POLISP.ALPINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco MAFFEZZONI sino al 30/11/2009, lamentando che il calciatore ha sputato verso il pubblico che lo insultava pesantemente, ma che non colpiva alcun tifoso in quanto si trovava ad una distanza di cinque metri.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il MAFFEZZONI si trovava ad una distanza di 4-5 metri quando ha sputato in direzione del pubblico, affermando altresì, di aver visto solamente partire lo sputo.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica del calciatore Marco MAFFEZZONI a tutto il 15.11.2009.

Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.

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