COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Frassati Castiglionese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Frassati Castiglionese Camp. Juniores Regionali Gir. G

Gara Frassati Cast./Atletico CVS del  26/09/2009

CU n. 14 del 01/10/2009 del CRL

La Società FRASSATI CASTIGLIONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Claudio ZABAGLIO per 6 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione al proprio tesserato e chiede una congrua riduzione della stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta che, durante un’azione di gioco il calciatore ZABAGLIO colpiva volontariamente con una gomitata al volto un avversario. La violenza del colpo provocava conseguenze fisiche tali da costringere il calciatore ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Inoltre alla notifica del provvedimento disciplinare il ZABAGLIO attuava nei confronti del direttore di gara un comportamento gravemente ingiurioso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal GS appare congiura e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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